Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera 570/2012/R/efr, è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non è compatibile con il Ritiro dedicato dell'energia e con la Tariffa omnicomprensiva. Inoltre gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di scambio sul posto. Il GSE, come disciplinato dalla Delibera 570/2012/R/efr, ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio. E' calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti a inviare periodicamente al GSE. A chi è rivolto Lo scambio sul posto è erogato: a) al cliente finale presente all’interno di un “Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo” (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC; b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove). Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai suddetti impianti. Per maggiori informazioni sugli “Altri sistemi Semplici di Produzione e Consumo” si rimanda alla Delibera AEEGSI 612/2014/R/eel. Per accedere allo “SSP per ASSPC” (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni: 1. l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata sul punto di scambio; 2. la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 non deve superare i 20 kW; 3. la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 non deve superare i 200 kW; 4. la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW; 5. la potenza complessiva degli impianti di produzione nell’ASSPC non deve superare i 500 kW. Per accedere allo “SSP altrove” (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni: 1. l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione; 2. l’utente è un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario); 3. gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili; 4. la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW; 5. la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW; 6. la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione non deve superare i 500 kW. Qualora l’utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni relative alla potenza complessiva dell’impianto |
Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa. Consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in rete al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.
Al GSE è attribuito il ruolo di:
A chi è rivolto Possono richiedere l’accesso al regime di ritiro dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:
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